CIN (Codice Identificativo Nazionale) per le strutture ricettive: termine prorogato al 01/01/2025
N.B.: ricordiamo che in Emilia-Romagna, in base alla vigente normativa regionale, gli affitti brevi di cui al DL 50/2017 non sono autonome fattispecie ricettive ma devono essere ricondotti alla tipologia ricettiva degli “appartamenti ammobiliati ad uso turistico” di cui all’art. 12 della L.R. 16/2004 e ai relativi atti applicativi (DGR 2186/2005 modificata ed integrata dalla DGR 802/2007). Nel caso in cui il contratto di locazione sia inferiore ai 30 giorni non è prevista la registrazione presso l’Ufficio dei Registro.
I punti chiave
Sanzioni: Chiunque concede in locazione unità immobiliari ad uso abitativo, per finalità turistiche prive dei requisiti di sicurezza cui al comma 7 è punito, in caso di esercizio nelle forme imprenditoriali, con le sanzioni previste dalla relativa normativa statale o regionale applicabile in caso di assenza di requisiti previsti dalla stessa normativa e, in caso di assenza dei requisiti di sicurezza di cui al comma 7 secondo periodo, con la sanzione pecuniaria da euro 600 a euro 6.000 per ciascuna violazione accertata.
Il CIN sostituisce l'attuale Codice Identificativo Regionale (CIR) nelle attività promozionali e di commercializzazione.
- Gazzetta Ufficiale: Avviso di entrata in funzione della banca dati nazionale delle strutture ricettive e del portale telematico del Ministero del Turismo per l'assegnazione del CIN
- Banca Dati Strutture Ricettive (BDSR)
- RICERCA CIN - Per chi voglia verificare l'esistenza di un CIN per una struttura ricettiva
- OTTIENI CIN - Per titolari/gestori/delegati di una struttura ricettiva, che vogliano ottenere il CIN
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Info: tel: 06 164169910 info.bdsr@ministeroturismo.gov.it