CIN (Codice Identificativo Nazionale) per le strutture ricettive: termine prorogato al 01/01/2025

Il 3 settembre 2024 è entrata in funzione la Banca dati nazionale delle strutture ricettive (BDSR)
Le strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere hanno tempo fino al 1° gennaio 2025 per adeguarsi alla nuova normativa (il termine è stato prorogato) e richiedere il nuovo Codice Identificativo Nazionale (CIN), un codice univoco introdotto per identificare tutte le strutture e contrastare forme irregolari di ospitalità.

N.B.: ricordiamo che in Emilia-Romagna, in base alla vigente normativa regionale, gli affitti brevi di cui al DL 50/2017 non sono autonome fattispecie ricettive ma devono essere ricondotti alla tipologia ricettiva degli “appartamenti ammobiliati ad uso turistico” di cui all’art. 12 della L.R. 16/2004 e ai relativi atti applicativi (DGR 2186/2005 modificata ed integrata dalla DGR 802/2007). Nel caso in cui il contratto di locazione sia inferiore ai 30 giorni non è prevista la registrazione presso l’Ufficio dei Registro.

I punti chiave

Chi deve richiederlo: Tutte le strutture ricettive, inclusi alberghi, B&B, case vacanze, agriturismi e campeggi.
Come si ottiene: Accedendo alla piattaforma nazionale BDSR (https://bdsr.ministeroturismo.gov.it/) con SPID o CIE.
Scadenza: il termine, inizialmente fissato a 60 giorni dall'annuncio del 3 settembre e dunque al 2 novembre 2024, è stato prorogato al 1° gennaio 2025
Utilizzo: Va esposto all'esterno della struttura e indicato in tutti gli annunci e materiali promozionali.
Sicurezza: Obbligatori dispositivi per la rilevazione di gas e monossido di carbonio, oltre a estintori.

SanzioniChiunque concede in locazione unità immobiliari ad uso abitativo, per finalità turistiche prive dei requisiti di sicurezza cui al comma 7 è punito, in caso di esercizio nelle forme imprenditoriali, con le sanzioni previste dalla relativa normativa statale o regionale applicabile in caso di assenza di requisiti previsti dalla stessa normativa e, in caso di assenza dei requisiti di sicurezza di cui al comma 7 secondo periodo, con la sanzione pecuniaria da euro 600 a euro 6.000 per ciascuna violazione accertata.

Il CIN sostituisce l'attuale Codice Identificativo Regionale (CIR) nelle attività promozionali e di commercializzazione.

Link utili:

Info: tel: 06 164169910 info.bdsr@ministeroturismo.gov.it

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