IL CONTRASSEGNO DI PARCHEGGIO PER PERSONE INVALIDE

Aggiornata al 15/07/2019 14:25
Cos'è Il contrassegno permette numerose facilitazioni alla circolazione e sosta delle auto guidate da persone disabili o al servizio delle stesse (sostare nei parcheggi riservati; sostare gratuitamente nei parcheggi a pagamento; accedere alle zone a traffico limitato; ...).
A chi si rivolge

Persone che si trovano in condizione di:

  • capacità di deambulazione sensibilmente ridotta indicata su apposita certificazione medica rilasciata dal Settore Medico Legale dell'Azienda USL;
  • cecità assoluta o invalidità con residuo visivo non superiore a 1/20 (cd. ventesimisti)

Il contrassegno può essere rilasciato anche a persone che momentaneamente si ritrovano in condizioni di invalidità temporanea a causa di un infortunio o altro; in questo caso l'autorizzazione può essere rilasciata a tempo determinato a seguito della certificazione medica che attesti il periodo di durata dell'invalidità.

Come e dove accedere

La richiesta può essere presentata dal diretto interessato o da altra persona allo sportello sociale sito presso il comune di residenza, negli orari di apertura al pubblico.

 

Cosa occorre

Per il rilascio è necessario presentare :

1) una fototessera recente;

2) carta identità;

3) certificazioni: L.104/92 art.3 comma 3 e l’indicazione della difficoltà a deambulare, oppure la certificazione di invalidità civile con indicata l’indennità di accompagnamento oppure certificazione di cieco assoluto o di cieco con residuo visivo non superiore ad 1/20, oppure certificazione medica rilasciata dal Settore Medico Legale dell'Azienda USL che attesti la capacità di deambulazione sensibilmente ridotta (tale certificato è rilasciato con visita prenotabile presso il CUP (NON occorre la richiesta del medico di base).

Per il rinnovo occorre:

Rinnovo di un contrassegno permanente (valido 5 anni):

1) certificato del medico curante dove dichiara che persistono le condizioni di invalidità;

2) una foto tessera recente;

3) carta d’identità;

4) il contrassegno scaduto;

Rinnovo di un contrassegno temporaneo (validità inferiore ai 5 anni):

1) il titolare di contrassegno rilasciato per invalidità temporanea che, alla scadenza, presenti ancora gravi difficoltà di deambulazione, per ottenerlo nuovamente deve sottoporsi a visita del Settore Medico Legale dell'Azienda USL, competente a certificare parere favorevole al rilascio e indicazione della durata.

2) una foto tessera recente;

3) carta d’identità;

4) il contrassegno scaduto;

In caso di smarrimento/deterioramento:

  • denuncia di furto o smarrimento ai Carabinieri;
  • foto tessera recente
  • carta d’identità


 

Modulistica

Modulo richiesta RILASCIO/RINNOVO/DUPLICATO contrassegno invalidi.

Validità e scadenze

Il contrassegno ha validità fino al massimo 5 anni, può essere rilasciato per un periodo inferiore ai 5 anni (Contrassegno Temporaneo ) a:

  • persone con temporanea riduzione della capacità di deambulazione a seguito di infortunio o di altre cause patologiche;
  • persone con totale assenza di ogni autonomia funzionale e necessità di assistenza continua, per recarsi in luoghi di cura.

Una volta presentata la richiesta il contrassegno  viene rilasciato entro 10 giorni lavorativi dalla data di protocollo della richiesta.

Note

Vale la pena di ricordare che il contrassegno è legato alla persona e non all'auto.
Per la sola circolazione nelle zone a traffico limitato nel Comune di Bologna può essere collegato al massimo a 2 targhe, ed è utilizzabile quando il veicolo "è al servizio della persona disabile", ovvero se l'auto, pur munita di contrassegno, in quel momento non è al servizio della mobilità della persona disabile, non può godere delle agevolazioni che il contrassegno consente.

Il contrassegno è strettamente personale e non può essere ceduto a terzi, nè esposto in fotocopia. L'uso improprio del contrassegno, fatte salve eventuali implicazioni di natura penale, comporta il ritiro del documento originale.

In caso di decesso del titolare il contrassegno non è più valido e viene cessato automaticamente. Il contrassegno deve essere riconsegnato, da parte degli eredi, entro 15 giorni dal ricevimento della lettera con richiesta di restituzione da parte dell’Unione Reno Galliera.

Normativa
  • Nuovo Codice della Strada - D.Lgs. n. 285/92
  • D.P.R. n. 495/92





Settore competente

Settore sociale

Responsabile di settore

Rosanna Guttadauro

Azioni sul documento

pubblicato il 2014/08/26 12:05:00 GMT+1 ultima modifica 2019-07-15T13:25:23+01:00

Non hai trovato quello che cercavi?